L’amministratore di condominio deve partecipare all’assemblea?
L'amministratore di condominio, pur non avendo l'obbligo legale di partecipare alle assemblee condominiali, è generalmente tenuto a farlo per ragioni pratiche e gestionali. In particolare, la sua presenza diventa fondamentale quando è necessario fornire informazioni tecniche, presentare il rendiconto annuale e discutere di spese o lavori straordinari.
Il quadro normativo di riferimento
La normativa di riferimento è l'art. 1130 del Codice Civile, che stabilisce le attribuzioni dell'amministratore, tra cui la gestione delle parti comuni dell'edificio e l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea. In aggiunta, l'art. 1135 del Codice Civile conferisce all'assemblea la competenza a deliberare su materie quali l'approvazione dei bilanci e i lavori straordinari, temi sui quali l'amministratore deve fornire il suo contributo tecnico.
L'amministratore non ha diritto di voto
È importante sottolineare che, nonostante la sua partecipazione attiva alle assemblee, l'amministratore non ha diritto di voto e non può ricevere deleghe. Questo spetta unicamente ai condomini, i quali, durante l'assemblea, deliberano sulle questioni di competenza, inclusa la conferma o la revoca dell'amministratore stesso.
Conclusione: partecipazione consigliata, ma non obbligatoria
In definitiva, l'amministratore di condominio non è obbligato per legge a partecipare alle assemblee, ma la sua presenza è fortemente consigliata. La sua partecipazione facilita il corretto svolgimento della riunione, spesso scrive di suo pugno il verbale, poiché fornisce un contributo essenziale in termini di competenze tecniche, rendicontazione e gestione delle attività del condominio. Inoltre, la presenza dell'amministratore aiuta a risolvere eventuali dubbi o controversie in tempo reale, rendendo più efficaci e chiare le decisioni prese dall'assemblea.
